b) di presentare memorie scritte e
documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano
pertinenti all'oggetto del procedimento.
Art. 11
1. In accoglimento di osservazioni e
proposte presentate a norma dell'articolo 10, l'amministrazione procedente
può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso
nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al
fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale
ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
1-bis. Al fine di favorire la conclusione
degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può
predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o
contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali
controinteressati (2).
2. Gli accordi di cui al presente
articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto,
salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non
diversamente previsto, i princìpi del codice civile in materia di
obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
3. Gli accordi sostitutivi di
provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi
ultimi.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico
interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo
l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione
agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.
5. Le controversie in materia di
formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente
articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo.
Art. 12
1. La concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono
subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle
amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse
devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e
delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti
relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.
Art. 13
1. Le disposizioni contenute nel presente
capo non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica
amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi
generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme
le particolari norme che ne regolano la formazione.
2. Dette disposizioni non si applicano
altresì ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le
particolari norme che li regolano.
Capo IV - SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE
AMMINISTRATIVA
Art. 14
1. Qualora sia opportuno effettuare un
esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento
amministrativo, l'amministrazione procedente indìce di regola una
conferenza di servizi.
2. La conferenza stessa può essere
indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese,
concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni
pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza
sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli
assensi richiesti .
2-bis. Qualora nella conferenza sia
prevista l'unanimità per la decisione e questa non venga raggiunta, le
relative determinazioni possono essere assunte dal Presidente del
Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Tali determinazioni hanno il medesimo effetto giuridico dell'approvazione
all'unanimità in sede di conferenza di servizi
2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2
e 2-bis si applicano anche quando l'attività del privato sia subordinata
ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di amministrazioni
pubbliche diverse. In questo caso, la conferenza è convocata, anche su
richiesta dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela
dell'interesse pubblico prevalente
3. Si considera acquisito l'assenso
dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia
partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti
privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che
essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato
dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di
ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora
queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle
originariamente previste.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non
si applicano alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
Art. 15
1. Anche al di fuori delle ipotesi
previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attività di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3
e 5.
Art. 16
1. Ove debba essere obbligatoriamente
sentito un organo consultivo, questo deve emettere il proprio parere entro
il termine prefissato da disposizioni di legge o di regolamento o, in
mancanza, non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta.
2. In caso di decorrenza del termine
senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia
rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione
richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2
non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
4. Nel caso in cui l'organo adito abbia
rappresentato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilità, dovuta alla
natura dell'affare, di rispettare il termine generale di cui al comma 1,
quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della
ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie o dei documenti
richiesti, ovvero della sua prima scadenza.
5. Qualora il parere sia favorevole,
senza osservazioni, il dispositivo è comunicato telegraficamente o con
mezzi telematici.
6. Gli organi consultivi dello Stato
predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri
loro richiesti.
Art. 17
1. Ove per disposizione espressa di legge
o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento
debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi
od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino
esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei
termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta
giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento
deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi
dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di
qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti
universitari.
2. La disposizione di cui al comma 1 non
si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
3. Nel caso in cui l'ente od organo adito
abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente,
si applica quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 16.
Art. 18
1. Entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le
misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni
in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da
parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio
1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure
adottate le amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui
all'articolo 27.
2. Qualora l'interessato dichiari che
fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della
stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il
responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei
documenti stessi o di copia di essi.
3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal
responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la
stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è
tenuta a certificare.
Art. 19
1. In tutti i casi in cui l'esercizio di
un'attività privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza,
abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque
denominato, ad esclusione delle concessioni edilizie e delle
autorizzazioni rilasciate ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089,
29 giugno 1939, n. 1497, e del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito,
con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda
esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge,
senza l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni
tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente
complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si
intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte
dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante
l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente
accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a ciò
destinate, ove previste. In tali casi, spetta all'amministrazione
competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare
d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge
richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da
notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di
prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che,
ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa
vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli
dall'amministrazione stessa
.
Art. 20
1. Con regolamento adottato ai sensi del
comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono
determinati i casi in cui la domanda di rilascio di una autorizzazione,
licenza, abilitazione, nulla osta, permesso od altro atto di consenso
comunque denominato, cui sia subordinato lo svolgimento di un'attività
privata, si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato
il provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di
atti, in relazione alla complessità del rispettivo procedimento, dal
medesimo predetto regolamento. In tali casi, sussistendone le ragioni di
pubblico interesse, l'amministrazione competente può annullare l'atto di
assenso illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile,
l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine prefissatogli
dall'amministrazione stessa.
2. Ai fini dell'adozione del regolamento
di cui al comma 1, il parere delle Commissioni parlamentari e del
Consiglio di Stato deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta.
Decorso tale termine, il Governo procede comunque all'adozione dell'atto.
3. Restano ferme le disposizioni
attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe o equipollenti a
quelle previste dal presente articolo.
Art. 21
1. Con la denuncia o con la domanda di
cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei
presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni
mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione
dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli
articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista
dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più
grave reato.
2. Le sanzioni attualmente previste in
caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso
dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei
riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli
articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in
contrasto con la normativa vigente.
Capo V - ACCESSO AI DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI
Art. 22
1. Al fine di assicurare la trasparenza
dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è
riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni
giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti
amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.
2. E' considerato documento
amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica,
elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche
interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati
ai fini dell'attività amministrativa.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le
misure organizzative idonee a garantire l'applicazione della disposizione
di cui al comma 1, dandone comunicazione alla Commissione di cui
all'articolo 27. Art. 23
1. Il diritto di accesso di cui
all'articolo 22 si esercita nei confronti delle amministrazioni dello
Stato, ivi compresi le aziende autonome, gli enti pubblici ed i
concessionari di pubblici servizi.
Art. 24
1. Il diritto di accesso è escluso per i
documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della
legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché nei casi di segreto o di divieto di
divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.
2. dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità di
esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del
diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare:
a) la sicurezza, la difesa nazionale e le
relazioni internazionali;
b) la politica monetaria e valutaria;
c) l'ordine pubblico e la prevenzione e
repressione della criminalità;
d) la riservatezza di terzi, persone,
gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli
atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia
necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.
3. Con i decreti di cui al comma 2 sono
altresì stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati
raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle
esigenze di cui al medesimo comma 2.
4. Le singole amministrazioni hanno
l'obbligo di individuare, con uno o più regolamenti da emanarsi entro i
sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque
rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze
di cui al comma 2.
5. Restano ferme le disposizioni previste
dall'articolo 9, L. 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo
26, L. 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme di attuazione,
nonché ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso
ai documenti amministrativi.
6. I soggetti indicati nell'articolo 23
hanno facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando
la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo
svolgimento dell'azione amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso
agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui
all'articolo 13, salvo diverse disposizioni di legge.
Art. 25
1. Il diritto di accesso si esercita
mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei
modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti
è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del
costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo,
nonché i diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti
deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha
formato il documento o che lo detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la
limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti
dall'articolo 24 e debbono essere motivati.
4. Trascorsi inutilmente trenta giorni
dalla richiesta, questa si intende rifiutata.
5. Contro le determinazioni
amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal
comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale
amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro
trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso,
uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione
del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della
stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e
negli stessi termini.
6. In caso di totale o parziale
accoglimento del ricorso il giudice amministrativo, sussistendone i
presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti.
Art. 26
1. Fermo restando quanto previsto per le
pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla
legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, sono
pubblicati, secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le
direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che
dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi,
sui procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si
determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni
per l'applicazione di esse.
2. Sono altresì pubblicate, nelle forme
predette, le relazioni annuali della Commissione di cui all'articolo 27 e,
in generale, è data la massima pubblicità a tutte le disposizioni
attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare
ed a rendere effettivo il diritto di accesso.
3. Con la pubblicazione di cui al comma
1, ove essa sia integrale, la libertà di accesso ai documenti indicati
nel predetto comma 1 s'intende realizzata.
Art. 27
1. E' istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri la Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi.
2. La Commissione è nominata con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri. Essa è presieduta dal
sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è
composta da sedici membri, dei quali due senatori e due deputati designati
dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di
cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi
di autogoverno, quattro fra i professori di ruolo in materie
giuridico-amministrative e quattro fra i dirigenti dello Stato e degli
altri enti pubblici.
3. La Commissione è rinnovata ogni tre
anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di
scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.
4. Gli oneri per il funzionamento della
Commissione sono a carico dello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri.
5. La Commissione vigila affinché venga
attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica
amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge;
redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della
pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del
Consiglio dei ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi
e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del
diritto di accesso di cui all'articolo 22.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a
comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le
informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli
coperti da segreto di Stato.
7. In caso di prolungato inadempimento
all'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 18, le misure ivi previste
sono adottate dalla Commissione di cui al presente articolo.
Art. 28
1. L'articolo 15 del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3, è sostituito dal seguente: "Art. 15. - (Segreto d'ufficio). - 1.
L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio. Non può trasmettere a
chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od
operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia
venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi
e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell'ambito
delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia
copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati
dall'ordinamento".
Capo VI - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 29
1. Le regioni a statuto ordinario
regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto dei
principi desumibili dalle disposizioni in essa contenute, che
costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico. Tali
disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando
esse non avranno legiferato in materia.
2. Entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi
ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.
Art. 30
1. In tutti i casi in cui le leggi e i
regolamenti prevedono atti di notorietà o attestazioni asseverate da
testimoni altrimenti denominate, il numero dei testimoni è ridotto a due.
2. E' fatto divieto alle pubbliche
amministrazioni e alle imprese esercenti servizi di pubblica necessità e
di pubblica utilità di esigere atti di notorietà in luogo della
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'articolo 4
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, quando si tratti di provare qualità
personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.
Art. 31
1. Le norme sul diritto di accesso ai
documenti amministrativi di cui al capo V hanno effetto dalla data di
entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 24.